Articolo 2615 ter del Codice civile
Art. 2615-ter.
((Societa' consortili.))((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro))
((Societa' consortili.))((Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro))