Articolo 1447 del Codice civile

Art. 1447.

(Contratto concluso in stato di pericolo).

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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