Articolo 1243 del Codice civile

Art. 1243.

(Compensazione legale e giudiziale).

La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo' anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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