Articolo 2734 del Codice civile

Art. 2734.

(Dichiarazioni aggiunte alla confessione).

Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrita' se l'altra parte non contesta la verita' dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e' rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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