Articolo 1603 del Codice civile

Art. 1603.

(Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione).

Se si e' convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facolta' deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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