Articolo 2747 del Codice civile
Art. 2747.
(Efficacia del privilegio).
Il privilegio generale non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale e' subordinato, puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
(Efficacia del privilegio).
Il privilegio generale non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale e' subordinato, puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
Sentenze • 5
1. TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-03-22, n. 202300329Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- conferenza dei servizi·
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse·
- inadempimento obblighi di bonifica·
- obblighi di bonifica ambientale·
- progetto di bonifica·
- regime sostitutivo ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006·
- rivalsa·
- violazione principio di affidamento·
- violazioni art. 250 d.lgs. n. 152/2006
2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-06-22, n. 201603151Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- art. 30 c.p.a.·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- illegittimità provvedimento amministrativo·
- prescrizione del diritto al risarcimento·
- prova del danno·
- responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione·
- responsabilità da illecito provvedimentale·
- sospensione licenza di vigilanza