Articolo 1557 del Codice civile

Art. 1557.

(Impossibilita' di restituzione).

Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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