Articolo 1557 del Codice civile
Art. 1557.
(Impossibilita' di restituzione).
Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
(Impossibilita' di restituzione).
Chi ha ricevuto le cose non e' liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrita' e' divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Sentenze • 4
1. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-06-20, n. 202200123Provvedimento:Leggi di più...- alberature·
- art. 31 c.p.a.·
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- comunione dei beni·
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- consulenza tecnica d'ufficio·
- fascia di rispetto stradale·
- indice di permeabilità·
- legittimazione ad agire·
- permesso di costruire·
- regolamento urbanistico·
- sanatoria edilizia·
- SCAGI·
- SCIA·
- silenzio amministrativo·
- vicinitas
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-11-30, n. 202100191Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento in autotutela·
- Art. 19 L. 241/90·
- Art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.·
- Concorrenza commerciale·
- Diffida·
- Illegittimità derivata·
- Improcedibilità·
- Interesse ad agire·
- Permessi di costruire·
- SCIA·
- Silenzio amministrativo·
- Sopravvenuta carenza di interesse