Articolo 1194 del Codice civile

Art. 1194.

(Imputazione del pagamento agli interessi).

Il debitore non puo' imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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