Articolo 1585 del Codice civile
Art. 1585.
(Garanzia per molestie).
Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.
(Garanzia per molestie).
Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.
3. CGARS, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202201199Provvedimento:Leggi di più...- art. 1227 c.c.·
- art. 30 c.p.a.·
- colpa dell'amministrazione·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse legittimo·
- legittimazione ad agire·
- onere della prova·
- ordinanze di demolizione·
- prescrizione del diritto·
- presunzione di legittimità degli atti amministrativi·
- ricorso amministrativo·
- rimedi cautelari·
- risarcimento danni·
- sospensione lavori·
- translatio iudicii·
- tutela specifica
4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-08-30, n. 202304917Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione paesaggistica·
- compatibilità ambientale-sanitaria·
- contratto di locazione·
- eccesso di potere·
- giustizia amministrativa·
- inquinamento elettromagnetico·
- minimizzazione dei rischi·
- parere ARPAC·
- principio di precauzione·
- stazione radio base·
- tutela dell'ambiente·
- tutela della salute umana·
- valutazione ambientale·
- violazione di legge