Articolo 1475 del Codice civile
Art. 1475.
(Spese della vendita).
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.
(Spese della vendita).
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.