Articolo 1475 del Codice civile

Art. 1475.

(Spese della vendita).

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non e' stato pattuito diversamente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi