Articolo 2290 del Codice civile

Art. 2290.

(Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi).

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non e' opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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