Articolo 619 del Codice civile

Art. 619.

(Nullita').

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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