Articolo 767 del Codice civile
Art. 767.
(Facolta' del coerede di dare il supplemento).
Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
(Facolta' del coerede di dare il supplemento).
Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo' troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.