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Articolo 2903 del Codice civile
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Articolo 2903 del Codice civile
Art. 2903.
(Prescrizione dell'azione).
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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Sentenze
• 55
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1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2022, n. 46505
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2. Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2022, n. 34648
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3. Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2022, n. 23266
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4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/09/2018, n. 39918
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5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2014-10-14, n. 201402439
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