Articolo 660 del Codice civile
Art. 660.
(Legato di alimenti).
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
(Legato di alimenti).
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-07-21, n. 201027513Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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