Articolo 453 del Codice civile

Art. 453.

(Annotazioni).

Nessuna annotazione puo' essere fatta sopra un atto gia' iscritto nei registri se non e' disposta per legge ovvero non e' ordinata dall'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze168

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