Articolo 367 del Codice civile
Art. 367.
(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.
Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore e' interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.
Sentenze • 2
1. TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-01-18, n. 201600052Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 367 c.p.c.·
- compensazione delle spese·
- condanna al risarcimento danni·
- conflitto di giurisdizione·
- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato·
- determinazione regionali·
- giurisdizione·
- regolamento preventivo di giurisdizione·
- tutela cautelare interinale