Articolo 2235 del Codice civile
Art. 2235.
(Divieto di ritenzione).
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
(Divieto di ritenzione).
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-03-17, n. 201401309Provvedimento:Leggi di più...- annullamento concessione·
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