Articolo 2235 del Codice civile
Art. 2235.
(Divieto di ritenzione).
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
(Divieto di ritenzione).
Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.