Articolo 2235 del Codice civile

Art. 2235.

(Divieto di ritenzione).

Il prestatore d'opera non puo' ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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