Articolo 2946 del Codice civile
Art. 2946.
(Prescrizione ordinaria).
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
(Prescrizione ordinaria).
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.