Articolo 615 del Codice civile

Art. 615.

(Termine di efficacia).

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove e' possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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