Articolo 1954 del Codice civile

Art. 1954.

(Regresso contro gli altri fideiussori).

Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi e' insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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