Articolo 169 del Codice civile
Art. 169.
((Alienazione dei beni del fondo.))((Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente))
((Alienazione dei beni del fondo.))((Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente))
2. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-02-07, n. 202400135Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 167 c.c.·
- art. 169 c.c.·
- art. 170 c.c.·
- art. 77 d.P.R. n. 602/1973·
- fondo patrimoniale·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- iscrizione ipotecaria·
- opponibilità dell'ipoteca·
- patrocinio a spese dello Stato·
- prelievi supplementari quote latte·
- travisamento dei fatti
3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400624Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atto amministrativo·
- art. 77 del D.P.R. n. 602/1973·
- attività imprenditoriale e debiti familiari·
- eccesso di potere·
- fondo patrimoniale·
- giurisdizione amministrativa·
- iscrizione ipoteca legale·
- onere della prova·
- opponibilità del fondo patrimoniale·
- ordinanza cautelare·
- presunzioni semplici·
- tardività del ricorso·
- usucapione·
- violazione di legge