Articolo 1602 del Codice civile
Art. 1602.
(Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente).
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
(Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente).
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-07-18, n. 202300250Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione regolamentare·
- art. 7-bis, L.P. n. 6/2002·
- art. 8, comma 6, L. n. 36/2001·
- autorizzazione amministrativa·
- compatibilità elettromagnetica·
- compatibilità urbanistica·
- diniego di autorizzazione·
- disponibilità dell'immobile·
- giurisprudenza amministrativa·
- impianti di telefonia mobile·
- improcedibilità del ricorso·
- limiti localizzativi·
- norme secondarie e pianificatorie·
- onere della dimostrazione·
- osservazioni al provvedimento amministrativo·
- principio di semplificazione procedurale·
- procedura di autorizzazione·
- regolamenti comunali·
- regolamento antenne·
- regolamento edilizio comunale·
- siti sensibili·
- tutela ambientale·
- tutela cautelare·
- tutela dei beni culturali e del paesaggio·
- vincolo storico-artistico
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-11-07, n. 202214466Provvedimento:Leggi di più...- acquisizione di diritto al patrimonio comunale·
- acquisto a titolo originario·
- art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001·
- contratto di locazione·
- demolizione delle opere abusive·
- giurisprudenza amministrativa·
- indennità di occupazione·
- lottizzazione abusiva·
- opponibilità del contratto di locazione·
- ordinanza di rilascio·
- rilascio dell'immobile·
- sospensione della lottizzazione·
- sostituzione del provvedimento amministrativo·
- tutela possesso·
- usucapione