Articolo 1602 del Codice civile

Art. 1602.

(Effetti dell'opponibilita' della locazione al terzo acquirente).

Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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