Articolo 2165 del Codice civile

Art. 2165.

(Durata).

La colonia parziaria e' contratta per il tempo necessario affinche' il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.

Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo' avere una durata inferiore a due anni.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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