Articolo 522 del Codice civile

Art. 522.

(Devoluzione nelle successioni legittime).

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e' solo, l'eredita' si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze14

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi