Articolo 294 del Codice civile
Art. 294.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-12-20, n. 202217116Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
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