Articolo 294 del Codice civile
Art. 294.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
(Pluralita' di adottati o di adottanti).
((E' ammessa l'adozione di piu' persone, anche con atti successivi))
Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.