Articolo 1219 del Codice civile

Art. 1219.

(Costituzione in mora).

Il debitore e' costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non e' necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
3) quando e' scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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