Articolo 2208 del Codice civile

Art. 2208.

(Responsabilita' personale dell'institore).

L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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