Articolo 747 del Codice civile
Art. 747.
(Collazione per imputazione).
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.
(Collazione per imputazione).
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.