Articolo 2409 septies del Codice civile

Art. 2409-septies.

(Scambio di informazioni).

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti))si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Entrata in vigore il 23 marzo 2010

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