Articolo 1902 del Codice civile

Art. 1902.

(Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa).

La fusione e la concentrazione di aziende tra piu' imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio' che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi