Articolo 17 del Codice civile

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127))((108)) --------------AGGIORNAMENTO (108)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 17 maggio 1997
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