Articolo 38 del Codice civile

Art. 38.

(Obbligazioni).

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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