Articolo 2896 del Codice civile

Art. 2896.

(Aggiudicazione al terzo acquirente).

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto. ((74)) --------------------AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "
Entrata in vigore il 1 dicembre 1990

Sentenze1

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