Articolo 2438 del Codice civile

Art. 2438.

(( (Aumento di capitale). ))((Un aumento di capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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