Articolo 317 bis del Codice civile

Art. 317-bis.
(( Rapporti con gli ascendenti.))((Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze264

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi