Articolo 656 del Codice civile

Art. 656.

(Legato di cosa del legatario).

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era gia' di proprieta' del legatario e' nullo, se la cosa si trova in proprieta' di lui anche al tempo dell'apertura della successione.

Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprieta' del testatore, il legato e' valido, ed e' altresi' valido se in questo tempo la cosa si trova in proprieta' dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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