Articolo 2565 del Codice civile

Art. 2565.

(Trasferimento della ditta).

La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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