Articolo 1498 del Codice civile

Art. 1498.

(Pagamento del prezzo).

Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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