Articolo 2834 del Codice civile

Art. 2834.

((Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente.))((Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente))
Entrata in vigore il 5 febbraio 1983
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