Articolo 2369 del Codice civile
Art. 2369.
(Seconda convocazione e convocazioni successive).
Se all'assemblea non e' complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. ((Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.))(Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu' elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.))((207))
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della societa', la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
-------------AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."
(Seconda convocazione e convocazioni successive).
Se all'assemblea non e' complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. ((Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle societa', diverse dalle societa' cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonche' dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.))(Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze piu' elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.))((207))
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 e' ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto puo' richiedere maggioranze piu' elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di piu' di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa', lo scioglimento anticipato, la proroga della societa', la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.
Lo statuto puo' prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria e' costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando e' rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale piu' elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
-------------AGGIORNAMENTO (207)
Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."
1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202301836Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- affidamento in house providing·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 16 d.lgs. 175/2016·
- art. 192 d.lgs. 50/2016·
- art. 5 d.lgs. 50/2016·
- causa di improcedibilità·
- congruenza economica·
- controllo analogo·
- determinazione ANAC·
- difetto di interesse·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- partecipazione azionaria·
- poteri di controllo·
- principio di pubblicità degli atti amministrativi·
- rappresentanza in organi decisionali·
- risarcimento danni ingiusti·
- sostituzione di gestore del servizio·
- statuto societario·
- valutazione di offerte
2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-29, n. 202400255Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione gara·
- appalti pubblici·
- clausola sociale·
- competenza territoriale del TAR·
- contratti di apprendistato·
- diritti dei lavoratori·
- eccesso di potere·
- requisiti di affidabilità professionale·
- rinvio della decisione·
- salute e sicurezza sul lavoro·
- subappalto·
- valutazione dell'anomalia delle offerte·
- violazione disciplinare di gara
3. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-12-07, n. 202301839Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 192 d.lgs. 50/2016·
- art. 5 d.lgs. 50/2016·
- art. 97 Costituzione·
- beni pubblici·
- concessione di servizio pubblico·
- controllo analogo·
- convenienza economica·
- delibera comunale·
- eccesso di potere·
- gestione delle aree di sosta·
- in house providing·
- partecipazione pubblica·
- trasparenza amministrativa·
- valutazione di congruità