Articolo 2419 del Codice civile

Art. 2419.

(( (Azione individuale degli obbligazionisti).))((Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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