Articolo 2868 del Codice civile
Art. 2868.
(Beneficio di escussione).
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
(Beneficio di escussione).
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-24, n. 202304124Provvedimento:Leggi di più...- art. 53 d.lgs. 165/2001·
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