Articolo 2868 del Codice civile

Art. 2868.

(Beneficio di escussione).

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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