Articolo 1008 del Codice civile

Art. 1008.

(Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario).

L'usufruttuario e' tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.

Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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