Articolo 2284 del Codice civile

Art. 2284.

(Morte del socio).

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la societa', ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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