Articolo 330 del Codice civile
Art. 330.
Decadenza dalla potesta' sui figli.
Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore))
Decadenza dalla potesta' sui figli.
Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore))