Articolo 330 del Codice civile

Art. 330.

Decadenza dalla potesta' sui figli.

Il giudice puo' pronunziare la decadenza dalla potesta' quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo' ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore))
Entrata in vigore il 26 aprile 2001
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