Articolo 1669 del Codice civile
Art. 1669.
(Rovina e difetti di cose immobili).
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
(Rovina e difetti di cose immobili).
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-15, n. 202407421Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
- capacità produttiva·
- certificazione di qualità·
- contratti di avvalimento·
- corrispettivo indeterminato·
- esclusione dalla gara·
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- requisiti di partecipazione alle gare·
- sostituzione ausiliaria·
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