Articolo 2549 del Codice civile
Art. 2549.
(Nozione).
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
((Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
(Nozione).
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
((Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81))
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-03-23, n. 202305101Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- art. 20 legge 220/2016·
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- discrezionalità amministrativa·
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- incentivi fiscali per imprese settore audiovisivo·
- legge 220/2016·
- motivazione atto amministrativo·
- riparto fondo per sviluppo investimenti nel cinema e audiovisivo·
- sostegno economico al settore cinematografico
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-12-01, n. 202310418Provvedimento:Leggi di più...- Atto politico·
- Buon andamento amministrazione·
- Cointeressati·
- Controinteressati·
- Controllo giurisdizionale·
- Credito d'imposta·
- Discrezionalità amministrativa·
- Fondo per lo sviluppo del cinema·
- Integrazione contraddittorio·
- Legge n. 220/2016·
- Legittimo affidamento·
- Riparto risorse pubbliche·
- Violazione di legge